Se il contribuente non si presenta al contraddittorio ne assume tutte le possibili conseguenze, in quanto l’Ufficio può a quel punto motivare lo stesso accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard e il giudice può valutare, sulla base del principio del libero convincimento, la mancata risposta all’invito.
È ormai orientamento consolidato che l’accertamento tributario da studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento.
La motivazione dell’Ufficio a seguito del contraddittorio deve contenere «una adeguata replica, tale da superare le deduzioni del contribuenti».
E se dunque, per volontà del contribuente, che non si è presentato all’invito, contraddittorio non c’è stato, è evidente che la replica non ci sarà, essendo a quel punto sufficiente, almeno dal punto di vista della motivazione, il semplice scostamento dai risultati dello studio. Recentemente è stato comunque approvato dalla Camera un documento che richiama la necessità di una revisione degli studi di settore ed in particolare l’opportunità di procedere a una revisione degli studi di settore, prevedendo la riduzione del loro numero e rendendoli più efficaci attraverso una continua verifica ed eventuale modifica delle modalità di calcolo.
Per impedire allora gli effetti, anche probatori, del contraddittorio obbligatorio, si potrebbero allora aggiungere dei righi in dichiarazione dei redditi, dando la possibilità di evidenziare gli scostamenti e i motivi del mancato adeguamento e dovendo essere a quel punto l’Amministrazione, previo contraddittorio, a spiegare perché quelle giustificazioni non sono ritenute idonee.
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