Risoluzione n. 93/E del 18/07/2017 irap agricola
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 18/07/2017 una Risoluzione circa la corretta compilazione della dichiarazione irap in presenza di attività agricole; si fa notare che la Finanziaria 2015 (Legge n. 208/2015) aveva abrogato la lettera d), comma 1, dell’art. 3 DLGS 446/97 ed aggiunto il comma 2 la lettera c-bis), esonerando di fatto le attività agricole, comprese le cooperative, dall’imposta regionale.
Di fatto cos’è successo dal periodo d’imposta 2016? le attività agricole soggette all’aliquota dell’1,9% sono diventate esenti, restano assoggettate al tributo le sole attività agrituristiche, di allevamento condotte con terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi e le attività agricole connesse dell’art 56-bis TUIR.
Tuttavia, gli unici soggetti esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto determinano il diritto camerale annuale in misura fissa (per questi soggetti si continua ad imputare la lettera “N” nei Parametri contabili a pag. 2/2, Calcolo irap art5/5bis). Ne consegue che società di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l’attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa.
Relativamente alla compilazione del modello, le SNC e SAS, devono compilare il quadro IR riportando in colonna 1 il codice regione, nelle colonne 2 e 5 il valore della produzione esente da Irap, in colonna 6 il codice “XX”, nella colonna 7 l’aliquota 0. L’eventuale quota di valore della produzione soggetta ad Irap deve essere riportato in un altro rigo del quadro IR, sezione I.
Attenzione: in data 18/07/2017 l’Agenzia Entrate ha rilasciato l’aggiornamento del software di controllo per il telematico IRAP, aggiungendo, tra le altre, l’adeguamento del controllo dell’aliquota nel quadro IR.
Operatività con il programma
Per le SNC SAS che compilano la sezione I e che determinano il fatturato irap ai fini del calcolo del diritto camerale, in attesa che venga rilasciata nella versione di agosto una nuova casistica regionale targata “XX“, occorrerà personalizzare la regione d’appartenenza dal menù DR – Tabelle modelli redditi – Anagrafiche personalizzate – regioni/province autonome, dal tasto Duplicazione tabella standard si richiama la regione da duplicare e nella prima riga disponibile indicare codice aliquota XX con una eventuale descrizione facoltativa del tipo “Aliquota agricola quota esonero”. In questo modo entrando nel quadro IR in corrispondenza della regione occorrerà selezionare la descrizione XX ed indicare manualmente la quota parte del valore della produzione agricola esente dal tributo.
Le società di capitali e le SNC/SAS che compilano invece la sezione II dei quadri della dichiarazione riportano tutti i ricavi ed i costi rilevanti ai fini Irap ed escludono la quota del valore della produzione (che può essere anche l’intero imponibile) indicandolo tra le variazioni in diminuzione con il codice 99. Per questi soggetti non occorre indicare il codice aliquota “XX”.
Cordiali Saluti.
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