Per molte imprese slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare il versamento del diritto annuale camerale.
La proroga riguarda i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. «minimi»), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente (c.d. «forfettari»), nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
Naturalmente, per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 16 giugno 2015, con la possibilità di proroga al 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.
Tutto questo è previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, che è stato firmato dal premier ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Sono tenute al pagamento del diritto tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e tutte le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell’anno di riferimento . Il diritto annuale è dovuto alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale (territorio provinciale) è ubicata la sede dell’impresa individuale o della società, associazione o fondazione; nonché le eventuali sedi secondarie e unità locali.
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