Per le imprese che aderiscono al regime «Moss» in Italia L’Iva deve essere versata, senza possibilità di compensazione, con addebito sul conto aperto dall’impresa presso un intermediario della riscossione, a seguito di richiesta di addebito da inviare telematicamente all’Agenzia attraverso il portale dedicato. Le imprese che non dispongono di un conto in Italia effettuano il versamento mediante bonifico da accreditare sull’apposita contabilità speciale, seguendo le istruzioni fornite sullo stesso portale.
Nel versamento occorre specificare il numero di riferimento univoco della dichiarazione trimestrale alla quale si riferisce il pagamento. Qualora non fosse possibile abbinare il versamento alla dichiarazione, l’importo versato sarà rimborsato entro 30 giorni sul conto indicato dal soggetto passivo. Nello stesso termine e con le stesse modalità sono effettuati i rimborsi delle eventuali somme versate in eccedenza rispetto a quelle dovute in base alla dichiarazione. I rimborsi delle somme dovute, maggiorate degli interessi, sono effettuati utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale.Tutto questo è stabilito con decreto del ministero dell’economia del 20 aprile 2015, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30 aprile 2015 e in vigore da oggi, 1° maggio. Il decreto, oltre ad ufficializzare le istruzioni sulle modalità di versamento anticipate dall’agenzia, detta anche le disposizioni per la ripartizione fra i vari stati membri nei quali si considerano effettuate le prestazioni in esame, ossia i paesi in cui sono stabiliti i consumatori, dell’imposta versata dalle imprese aderenti al «Moss» all’amministrazione finanziaria italiana.