Gentile Cliente,
con il DL n.50 del 24/04/2017, sono state apportate radicali modifiche riguardo alla possibilità di detrazione dell’iva acquisti, derivante da documenti dell’anno precedente.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 /E del 17/01/2018, ha precisato che il momento in cui sorge il diritto alla detrazione, è subordinato al momento in cui si viene in possesso del documento (data ricezione documento). In virtù di questa precisazione, le fatture di acquisto (o note di credito) datate 2017 ma ricevute e registrate nel 2018, potranno essere detratte nel 2018 se registrate entro il 30/04/2019.
Invece un documento datato 2017, ricevuto nel 2017 e non contabilizzato nel 2017, potrà essere portato in detrazione nella dichiarazione iva 2017, purché registrato entro il 30/04/2018 su un sezionale acquisti dedicato. Se la registrazione dovesse avvenire oltre il mese di aprile 2018, l’iva diviene totalmente indetraibile.
Le fatture annotate sul sezionale dedicato dovranno essere ignorate dalle liquidazioni dei primi mesi o trimestri del 2018 e ricomprese nella dichiarazione iva annuale del 2017.
In una nostra precedente comunicazione si è già data indicazione di creare un sezionale acquisti dedicato per annotare le fatture ricevute (e/o le note di credito) datate 2017 e registrate nel 2018. In seguito alle indicazioni della Circolare n.1/E, su tale sezionale devono essere annotate le sole fatture (e/o le note di credito) datate 2017, ricevute nel 2017 e registrate nel 2018.
Le fatture (e/o le note di credito) datate 2017, ricevute nel 2018 e registrate nel 2018, devono essere annotate nel sezionale “normale” e saranno liquidate nei mesi o trimestri del 2018.
Con la versione 2018A saranno rilasciati:
- marcatura del sezionale acquisti dedicato ai documenti registrati in ritardo;
- modifiche all’elaborazione della liquidazione iva periodica, per non considerare i documenti annotati nel registro dedicato;
- dichiarazione iva 2017 che includerà i documenti registrati nel 2018 sul sezionale dedicato.
Cordiali Saluti.
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